Accesso civico semplice
Accesso Civico (accesso civico “semplice”) – art. 5, c.1 D. Lgs. 33/2013
Descrizione: diritto a titolarità diffusa relativo all’accesso a documenti, atti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, detenuti dalla PA.
Presentazione dell’istanza: Il Cittadino, senza alcuna limitazione e senza dover fornire una motivazione, può effettuare la richiesta in via telematica secondo le modalità previste dal CAD o attraverso i canali classici: mezzo posta, fax o consegna a mano. Le istanze vanno presentate alternativamente:
- All’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- All’ufficio Relazioni con il pubblico
- Ad un altro ufficio che l’amministrazione abbia indicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “ Altri contenuti – accesso civico”.
- Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Allegati | |||
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Accesso Civico (persone giuridiche) | (44.5 KB) | ||
Accesso civico (persone fisiche) | (44 KB) |
Data di creazione:
20/03/2023
Data di ultima modifica:
20/03/2023